da maigret » mer 28 lug 2010, 11:25
Gentile consumatore,
riportiamo come sempre la norma di riferimento:
""Art. 5. decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, Bersani bis
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
comma 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.""
Nel Suo caso, tuttavia, non essendo Lei convivente con Sua madre e la polizza essendo intestata soltanto a quest'ultima, è escluso che Lei possa avvalersi dell'attuale classe di merito in caso di intestazione del veicolo a Lei soltanto. Tale possibilità potrebbe forse esserLe riconosciuta in caso di cointestazione anche del nuovo veicolo (ma prima di procedere Le suggeriamo di verificarlo con la Sua compagnia che potrebbe escluderlo mancando appunto il requisito della convivenza).
Analogo discorso per il quesito formulato al punto 2.
Altra possibilità, visto che Sua madre è sprovvista di patente ed il veicolo è sempre stato usato da Lei, richiedere alla compagnia il riconoscimento della classe attuale o di quella corrispondente agli anni per i quali Lei utilizza il veicolo medesimo (anche questa, tuttavia, è una facoltà per la compagnia e, pertanto, Le suggeriamo prima di ogni iniziativa di assumere presso la stessa ogni opportuna informazione).
Cordiali saluti.
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