da maigret » mar 12 gen 2010, 17:16
Gentile consumatore,
la sospensione della polizza RCA generalmente è regolata dalle Condizioni di polizza.
Il termine di 3 mesi indicato dall’Assicuratore è il periodo minimo consigliato di sospensione per:
a) far sì che all’atto della riattivazione si possa usufruire di una proroga di copertura pari alla durata della sospensione;
b) non dover pagare alcun premio per la sospensione (es. se si sospende una polizza oggi 12/01/2010 e la scadenza della rata di premio è 12/03/2010, non ci sono i 3 mesi minimi richiesti; per questo motivo il Contraente versa alla Compagnia il rateo dovuto fino alla data del 12/03/2010 e se la polizza resterà sospesa per almeno 3 mesi, all’atto della riattivazione es. 12/04/2010 il contratto godrà di un prolungo di copertura pari al periodo di sospensione effettuato; se invece la riattivazione dovesse avvenire prima dei 3 mesi, al Contraente verrebbe rimborsato il premio integrativo pagato ma non godrebbe di alcun prolungo di copertura, in sintesi sarebbe come non avere mai sospeso l’auto!!!);
Alla luce di quanto sopra il nostro consiglio è di annullare il contratto per vendita (o anche tentata vendita con foglio del concessionario), farsi rimborsare il premio pagato e non goduto sul contratto di assicurazione e poi, quando arriverà la macchina nuova tornare in assicurazione per assicurare il nuovo veicolo, godendo sempre della stessa classe di merito che aveva sull’auto vecchia (Legge Bersani).
Cordiali saluti.
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