da maigret » mer 8 apr 2009, 11:20
Gentile consumatrice,
se Lei e Suo marito siete conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare (come da risultanze dello Stato di famiglia), non dovrebbero esserci problemi a cointestare il veicolo (dal momento che Lei avrebbe diritto alla medesima classe di merito in caso di acquisto di ulteriore veicolo come previsto dall'art. 5. decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, Bersani bis
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
comma 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato).
Le suggeriamo, peraltro, di verificare presso la Sua od altre compagnie la fattibilità di una tale operazione.
Cordiali saluti.
Avvocato Codacons Torino: C.so G. Matteotti, 57 - 10121 - Tel. e Fax 0115069219
www.codacons.piemonte.it