da maigret » lun 22 set 2008, 8:26
Gentile consumatrice,
riportiamo qui di seguito la norma del cosiddetto decreto Bersani (decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi):
art 5 comma 2. "All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
<<-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato>>"
Orbene la disposizione non contiene limitazioni temporali o altre prescrizioni del genere e, pertanto, Lei potrà mantenere la stessa classe di merito anche cambiando residenza.
Cordiali saluti.
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