da maigret » mar 1 feb 2011, 12:51
Gentile consumatrice,
l'interpretazione della norma del decreto Bersani che qui riportiamo:
""Art. 5. decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, Bersani bis
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
comma 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.""
offerta dalla Sua assicurazione non ci pare corretta. In primo luogo perchè la norma parla testualmente di componenti del nucleo familiare e non di familiari o parenti; in secondo luogo perchè il regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989) così dispone all'art. 4:
""Articolo 4
Famiglia anagrafica.
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.""
Le suggeriamo, pertanto, di insistere con la Sua compagnia sulla scorta di quanto sopra precisato e, in difetto di riscontro positivo, di inoltrare una segnalazione all'ISVAP e all'ANIA sottoponendo loro il problema (pregandoLa poi di informarci della risposta ottenuta).
Cordiali saluti.
Avvocato Codacons Torino: C.so G. Matteotti, 57 - 10121 - Tel. e Fax 0115069219
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