da fletcher » ven 4 gen 2008, 17:33
Gent.le consumatore come da lei correttamente segnalato la legge 40 del 2 aprile 2007 cd " decreto sulle liberarizzazioni" prevede che "L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato", ed ancora " Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
In riferimento specifico al suo quesito:
"Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo' essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni".
Se quindi sussiste la circostanza di cui sopra l'assicurazione ha quindi la facoltà di applicare la classe di merito più favorevole al cliente sempre che il contratto con detta classe sia stato stipulato da più di tre anni.
Queste sono informazioni generali per una consulenza maggiormente dettagliata sarebbe, comunque, opportuno analizzare il contratto. Se lo ritiene opportuno può contattare la nostra associazione in orario d'ufficio.
Cordialità.
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