da maigret » gio 3 mag 2007, 11:50
Gentile consumatore,
rispondiamo ai quesiti da Lei posti:
- sull'attestato di rischio, il regolamento ISVAP 09.08.2006 n° 4 , G.U. 26.09.2006, che attua le disposizioni del nuovo codice delle assicurazioni, dal 1° gennaio 2007 obbliga le compagnie assicurative ad inviare l’attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto (secondo la normativa precedente l'attestato di rischio andava richiesto presso l'agenzia territorialmente competente e non prima di 3 giorni dalla scadenza del contratto).
Contestualmente all'invio dell'attestato di rischio le compagnie dovranno anche inviare all’assicurato una comunicazione contenente:
• data di scadenza del contratto;
• modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;
• indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.
- sull'andamento delle tariffe i dati sono invero contrastanti perchè quelli forniti dall'ANIA, guarda caso, indicano diminuzioni o aumenti contenuti entro il tasso di inflazione mentre quelli delle associazioni di consumatori aumenti superiori e non giustificati dalla diminuzioni dei costi della gestione dei sinistri (per il calo degli incidenti e grazie all'introduzione dell'indennizzo diretto).
In ogni caso qualora l'aumento praticato alla Sua polizza fosse stato superiorre al tasso d'inflazione programmata (per l'anno 2007 pari al 2,0%) ed escluso l'eventuale "malus", ai sensi dell'articolo 172 del Codice delle assicurazioni( d.lgs n.209/2005), Lei poteva disdettare il contratto anche oltre il termine previsto dal contratto stesso e fino al giorno di scadenza indicato in polizza.
Cordiali saluti.