da maigret » lun 23 mag 2011, 13:09
Gentile consumatrice,
il Suo caso è simile ad altri già segnalato e, pertanto, forniamo analoga risposta.
Riportiamo come sempre la norma di riferimento:
""Art. 5. decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007, Bersani bis
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
comma 2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.""
La disposizione, pertanto, non disciplina il caso della cointestazione del veicolo, già assicurato o da assicurare (ulteriore rispetto a quello già di proprietà o in sostituzione di questo), tra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare; non lo esclude dall'applicazione della norma ma nemmeno lo contempla espressamente. Nel dubbio (anche perchè il sistema della cointestazione potrebbe dar luogo ad abusi) spesso le compagnie di assicurazione non riconoscono il beneficio.
Per questo motivo Le suggeriamo di insistere presso la Sua compagnia ed altresì di verificare presso altre l'eventuale riconoscimento del beneficio ed in caso negativo di inoltrare una segnalazione all'ISVAP e all'ANIA sottoponendo loro il problema.
Cordiali saluti.
Avvocato Codacons Torino: C.so G. Matteotti, 57 - 10121 - Tel. e Fax 0115069219
www.codacons.piemonte.it