da maigret » ven 9 gen 2009, 15:11
Gentile consumatrice,
L'art. 5. decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007 (Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi, convertito dalla legge n. 40 del 2 aprile 2007) così dispone al comma 2: "All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato".
La Legge Bersani permette, pertanto, di poter assicurare una seconda autovettura, intestarla al FAMILIARE purchè CONVIVENTE (come da risultanze dello Stato di famiglia) ed inserirla nella classe di merito più conveniente, semprechè l'auto in questione provenga da 1^ immatricolazione (auto nuova), o da voltura (non deve risultare già precedentemente assicurata dal medesimo cliente e/o dal suo nucleo familiare).
Nel Suo caso la compagnia, se informata prima del trasferimento della Sua polizza al veicolo nuovo, della circostanza che Lei convive con familiare titolare di polizza in prima classe, avrebbe potuto suggerire l'estinzione della vecchia polizza, la cointestazione del veicolo e la stipula per il nuovo veicolo di una nuova polizza in prima classe. Abbiamo precisato "se informata" in quanto non riteniamo sussita un obbligo a carico della compagnia di assumere tutte queste informazioni e di conseguenza nemmeno un obbligo risarcitorio in caso di violazione.
Al momento, considerato quanto sopra precisato <<e cioè che per usufruire della classe del familiare occorre che l'auto in questione provenga da 1^ immatricolazione (auto nuova), o da voltura (non deve risultare già precedentemente assicurata dal medesimo cliente e/o dal suo nucleo familiare)>>, la Sua compagnia potrebbe rifiutare, pur effettuata la cointestazione, l'attribuzione della classe di Sua madre; pertanto, prima di procedere con la voltura e la cointestazione, Le suggeriamo di verificare con la Sua compagnia (o in caso di rifiuto con l'altra compagnia cui intenderebbe trasferire le polizze) la fattibilità di una tale operazione ed il riconoscimento della prima classe.
Cordiali saluti.
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