da maigret » gio 6 dic 2007, 16:17
Gentile consumatore,
non ci pare proprio che la richiesta della Sua assicurazione sia corretta. Anche prima dell'entrata in vigore del decreto Bersani, una circolare ISVAP (la n° 420 del 2000) "invitava" le compagnie ad attribuire la stessa classe di merito ad un secondo veicolo assicurato dallo stesso proprietario così disponendo sul punto:
" Vi è infine un altro aspetto di carattere generale in ordine al quale pervengono numerosi reclami e che risulta essere oggetto di ricorrenti quesiti: la possibilità per il proprietario di veicolo assicurato che abbia acquistato altro veicolo di mantenere la classe di merito maturata sul primo veicolo.
Nell'attuale sistema tariffario con formule personalizzate in relazione al verificarsi o meno di sinistri tutti i veicoli di nuova immatricolazione e quelli assicurati per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico vengono normalmente inseriti nella classe di ingresso, individuata generalmente per quanto riguarda la formula "bonus/malus" nella classe intermedia, sotto il profilo del premio da pagare, tra la classe meno elevata (la prima) e quella con premio più alto (la diciottesima).
Trattasi di una disciplina contrattuale non essendovi, al riguardo, previsioni di legge o regolamentari. Nel quadro di liberalizzazione tariffaria e delle condizioni assuntive introdotto dalle direttive comunitarie di terza generazione, le imprese possono modificare, e ciò in concreto diverse imprese hanno fatto, il numero delle classi di merito, i coefficienti di sconto e di penalizzazione conseguenti rispettivamente all'assenza o presenza di sinistri nel "periodo di osservazione", la classe di ingresso dei veicoli.
In questo contesto liberalizzato e aperto alla concorrenza, l'Istituto ritiene che le imprese, al fine di premiare gli assicurati che hanno dimostrato di tenere una guida prudente, possano prevedere nelle proprie condizioni di polizza, tenuto conto del necessario equilibrio tecnico tariffario, che il contratto relativo ad altro nuovo veicolo di proprietà del medesimo soggetto sia assegnato a una classe diversa e più favorevole di quella d'ingresso, compresa la medesima classe di merito maturata sul precedente veicolo".
E' ben vero che l'invito era limitato al caso dell'identico proprietario ma considerata la liberalilzzazione tariffaria sopra citata, nulla impediva alle compagnie di recepire l'invito allargandone pure le maglie.
Questo è quanto avvenuto nel Suo caso e riteniamo Suo diritto respingere le richieste dell'assicurazione mantenendo la classe già riconosciuta.
Laddove ciò non avvenga e sia interessato ad avvalersi dell'assistenza della nostra associazione potrà contattare telefonicamente la nostra sede.
Cordiali saluti.
Avvocato Codacons Torino: C.so G. Matteotti, 57 - 10121 - Tel. e Fax 0115069219
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